Le seconde case rientreranno nell’incentivo?
Qui il discorso potrebbe essere diverso a seconda che l’abitazione sia in un condominio o sia un edificio a sé stante (ad esempio una villetta). Nel primo caso ci dovrebbe essere il via libera alla detrazione anche se l’immobile non è adibito ad abitazione principale. Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari il bonus viene invece concesso solo per le prima case. Il comma 10 del testo di legge stabilisce infatti che le disposizioni “si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale”.

E poi ci sono altri paletti. Per ottenere la detrazione bisognerà ad esempio dimostrare “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio”, oppure se non è possibile, “il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E)”.
Gli altri interventi che danno diritto al bonus ristrutturazione del 110%
Il bonus ad ogni modo è molto sostanzioso e comprende anche altri interventi. L’aliquota del 110% si applica infatti anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (tetto di spesa 48mila euro) e per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (anche in quest’ultimo casa la detrazione al 110% vale se abbinata ad altri interventi previsti dall’ecobonus). Beneficiano infine del super bonus anche gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.